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Sindacato delle Famiglie

Statuto

Art. 1E' costituita l' associazione denominata Sindacato delle Famiglie

Art. 2 L' associazione ha durata illimitata. Potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea dei soci presa a maggioranza dei due terzi dei soci.

Art. 3 L' associazione ha sede in Milano ed agisce su tutto il territorio nazionale.

Art. 4L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, anche nell'ambito di quanto previsto dalla costituzione italiana, l'istituto della famiglia quale soggetto insostituibile per lo sviluppo della società, a partire dalla cultura nascente dalla tradizione cristiana del Paese. E pertanto l'associazione tutelerà la famiglia difendendone e promuovendone i diritti a livello culturale, sociale, politico ed economico.In ordine a ciò, assumerà tutte le iniziative ritenute idonee ed in particolare potrà: diffondere la conoscenza dell'istituto familiare; assumere la tutela della famiglia in ogni sede e presso ogni organo politico, facendosi carico dei bisogni nascenti dall'istituto stesso individuandone e difendendone i diritti nella convivenza sociale, rappresentando le famiglie o categorie di esse presso enti pubblici o privati, nonché nell'ambito del potere legislativo, al fine di rendere la famiglia un interlocutore essenziale nell'ambito dei procedimenti legislativi, innovativi che la riguardano. L' associazione potrà organizzare seminari, convegni, corsi; promuovere ogni struttura di qualsiasi tipo e natura anche economica che aiuti la famiglia a meglio sopportare gli oneri che nell'attuale società la condizionano economicamente e socialmente. L'associazione potrà svolgere ogni ricerca ed analisi di qualsiasi tipo connesse direttamente od indirettamente allo scopo sociale; favorire la tutela dell'istituto della famiglia anche a livello internazionale promuovendo a tal fine incontri, convegni e seminari con analoghe associazioni straniere; l'associazione inoltre potrà svolgere attività editoriale ed audiovisiva mediante la pubblicazione di libri, di stampa periodica e la realizzazione di iniziative e di programmi a tale scopo; potrà creare, sviluppare e gestire centri di documentazione e di informazione culturale; svolgere attività turistica connessa alla conoscenza reciproca delle famiglie o di associazioni familiari; istituire borse di studio, premi e sovvenzioni per lavori e attività attinenti allo scopo sociale. .L'associazione potrà ricevere sovvenzioni e contributi da enti pubblici e/o privati italiani ed esteri; potrà stipulare convenzioni per il finanziamento di attività, ricevere donazioni di qualsiasi tipo, aderire ad organismi nazionali ed internazionali utili al raggiungimento degli scopi sociali. Potrà inoltre, per il conseguimento del predetto scopo, acquistare beni mobili ed immobili ed edificare fabbricati ed unità immobiliari, affittare locali, aree e negozi, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello Stato, delle Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, di Istituti di credito e di ogni altra persona fisica e giuridica, pubblica e privata. L'associazione potrà compiere tutte le azioni mobiliari ed immobiliari connesse, necessarie e comunque utili al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa la partecipazione in altre associazioni o enti aventi scopo analogo o comunque connesso al proprio. L'associazione potrà sovvenire alle famiglie bisognose, soprattutto a quelle menomate; favorire l'educazione sanitaria, tutelare l'immagine della famiglia nelle istituzioni pubbliche, Comuni,  Province, Regioni, e negli enti predisposti come consultori ecc. L'associazione potrà aderire ad ogni organismo nazionale ed internazionale pubblico o privato, comunque connesso ed utile ai propri scopi sociali.

Art. 5L'associazione è costituita in base a quanto disposto dall’art. 14 e seguenti del codice civile e funziona a termini di legge ed in base al presente statuto.

Art. 6Possono essere soci dell'associazione tutti coloro, enti o persone fisiche, che ne facciano domanda e che si obbligano ad aderire al presente statuto, ad aderire ai regolamenti emessi dall'associazione e ad eseguire le direttive degli organi dell'associazione.

Art. 7La domanda per essere ammessi deve essere corredata dalla presentazione di due soci e deve essere presentata al Comitato esecutivo che delibera su di essa a maggioranza dei propri membri, con deliberazione motivata.. I nuovi associati, oltre ad obbligarsi a rispettare gli scopi dell'associazione, dovranno versare una quota annuale fissata di anno in anno dal Comitato esecutivo, salvo esonero deciso dal Comitato stesso per casi di particolare bisogno e rilevanza.. Il Comitato esecutivo può espellere con deliberazione motivata il socio qualora questi dimostri di contraddire in modo manifesto gli scopi dell'associazione. Tutte le prestazioni fornite agli aderenti sono gratuite.

Art. 8Gli organi dell'associazione sono:il Presidente,il Comitato esecutivo,la Consulta dell'associazione,l'assemblea dei soci,i Revisori dei conti. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 9L'assemblea dei soci approva il rendiconto annuale predisposto dal comitato esecutivo e nomina gli organi sociali. Potranno essere costituite delle sezioni locali dell'associazione che eleggeranno dei delegati all'assemblea nazionale del Sindacato..I delegati saranno in proporzione al numero degli appartenenti al Sindacato delle singole zone. Tale proporzionalità e le modalità per tale elezione saranno fissate con delibera dal Comitato che è delegato dall'assemblea a dettagliare le modalità di costituzione e funzionamento delle assemblee delle Sezioni e la nomina dei loro delegati così come le modalità di costituzione e funzionamento dell'assemblea nazionale. Anziché mediante convocazione dell'assemblea nazionale dei delegati, il Comitato esecutivo a suo giudizio per particolari delibere (non inerenti la nomina di cariche), potrà attuare una forma di assemblea con consultazione postale inviando ai soci nella convocazione precisi ordini del giorno deliberativi, posti in alternativa secondo la logica delle possibili alternative e le proposte emesse dal Comitato e dai soci. La consultazione ed il voto dovranno avvenire a mezzo di lettera raccomandata. Lo spoglio dovrà avvenire alla presenza dei revisori dei conti e con la nomina di due scrutatori sorteggiati fra i soci.

Art. 10Le assemblee nazionale e locali saranno indette dal Comitato esecutivo almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio e comunque alla scadenza delle cariche sociali. La convocazione delle assemblee dovrà farsi mediante avviso da affiggere presso la sede sociale e mediante lettera raccomandata inviata a tutti gli associati; potrà anche effettuarsi mediante inserzione su giornale a diffusione nazionale preventivamente indicato nella precedente assemblea dal comitato esecutivo  Nell'avviso dovrà essere indicato l’ordine del giorno e l’eventuale seconda convocazione. Dall’invio della lettera raccomandata o dalla pubblicazione sull’organo di stampa alla data prevista per la convocazione non debbono decorrere meno di dieci giorni.

Art. 11Le assemblee deliberano sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza semplice degli associati pervenuti o che hanno espresso il loro deliberato secondo la procedura prevista dall’articolo 9.Tuttavia in prima convocazione le assemblee saranno validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 12La Consulta dell’associazione è composta da un numero massimo di cento membri eletto per il cinquanta per cento dal comitato esecutivo, tutti scelti tra persone socie e non socie particolarmente impegnate e distintesi nella promozione degli scopi sociali. Il numero è deliberato ad ogni scadenza dal Comitato esecutivo. La Consulta elabora ed individua le linee generali dell’associazione predisponendo una relazione biennale sui compiti dell’associazione e sullo stato dell’istituto familiare in Italia.

Art. 13Il Comitato esecutivo è nominato dall’assemblea ed è composto da un minimo di sette membri ad un massimo di ventuno membri che durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Il Comitato esecutivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione; ne dirige l’attività, emana se necessario i regolamenti e nomina eventuali commissioni. Esso partecipa di diritto alla Consulta dell’associazione.

Art. 14Il Comitato esecutivo elegge il presidente dell’associazione e se necessario due vice presidenti ed il segretario generale con funzioni di coordinatore.

Art. 15Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.

Art. 16Al presidente o, in caso di assenza o impedimento, ad uno qualsiasi dei vice presidenti, spetta la rappresentanza dell’associazione di fronte a enti, terzi ed in giudizio.Il presidente è espressamente delegato con la nomina a firmare le domande di contributo rivolte a competenti uffici e ministeri, a riscuotere e firmare per quietanza i contributi che lo Stato e gli altri enti pubblici e privati possono concedere.

Art. 17L’amministrazione dell’associazione è controllata da un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri nominati dall’assemblea. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 18 L’associazione potrà darsi la struttura interna che riterrà più opportuna.In particolare gli associati potranno dividersi su proposta del comitato esecutivo in sezioni territoriali, le quali avranno gli stessi organi dell’associazione nazionale. Il Presidente delle sezioni territoriali dovrà essere nominato con l’assenso del comitato esecutivo nazionale.

Art. 19 Il patrimonio dell’associazione è costituito:- dal contributo annuo degli associati,- dai beni mobili ed immobili che diverranno comunque proprietà dell’associazione,- da ogni contributo, sovvenzione ed entrata che pervenga all’associazione.

Art. 20 Tutti i versamenti degli associati o di terzi sono da considerarsi senza eccezione contributi a fondo perduto in conto patrimonio.In particolare i versamenti degli associati non potranno mai essere corrispettivi per prestazioni dell’associazione agli associati stessi.

Art. 21Gli associati potranno recedere dall’associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al presidente, il quale ne darà comunicazione al comitato esecutivo ed all’assemblea.

Art. 22Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 23 Per quanto non previsto nel presente statuto e nelle norme di legge espressamente in esso richiamate, le parti si riportano alle disposizioni di legge vigenti in materia.