Art. 1E' costituita l' associazione denominata
Sindacato delle Famiglie
Art. 2 L' associazione ha durata illimitata. Potrà
essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea dei soci
presa a maggioranza dei due terzi dei soci.
Art. 3 L' associazione ha sede in Milano ed agisce
su tutto il territorio nazionale.
Art. 4L'associazione non ha scopo di lucro e si
propone di promuovere, anche nell'ambito di quanto previsto dalla
costituzione italiana, l'istituto della famiglia quale soggetto
insostituibile per lo sviluppo della società, a partire dalla cultura
nascente dalla tradizione cristiana del Paese. E pertanto l'associazione
tutelerà la famiglia difendendone e promuovendone i diritti a livello
culturale, sociale, politico ed economico.In ordine a ciò, assumerà
tutte le iniziative ritenute idonee ed in particolare potrà: diffondere
la conoscenza dell'istituto familiare; assumere la tutela della famiglia
in ogni sede e presso ogni organo politico, facendosi carico dei bisogni
nascenti dall'istituto stesso individuandone e difendendone i diritti
nella convivenza sociale, rappresentando le famiglie o categorie di esse
presso enti pubblici o privati, nonché nell'ambito del potere
legislativo, al fine di rendere la famiglia un interlocutore essenziale
nell'ambito dei procedimenti legislativi, innovativi che la riguardano.
L' associazione potrà organizzare seminari, convegni, corsi; promuovere
ogni struttura di qualsiasi tipo e natura anche economica che aiuti la
famiglia a meglio sopportare gli oneri che nell'attuale società la
condizionano economicamente e socialmente. L'associazione potrà svolgere
ogni ricerca ed analisi di qualsiasi tipo connesse direttamente od
indirettamente allo scopo sociale; favorire la tutela dell'istituto
della famiglia anche a livello internazionale promuovendo a tal fine
incontri, convegni e seminari con analoghe associazioni straniere;
l'associazione inoltre potrà svolgere attività editoriale ed audiovisiva
mediante la pubblicazione di libri, di stampa periodica e la
realizzazione di iniziative e di programmi a tale scopo; potrà creare,
sviluppare e gestire centri di documentazione e di informazione
culturale; svolgere attività turistica connessa alla conoscenza
reciproca delle famiglie o di associazioni familiari; istituire borse di
studio, premi e sovvenzioni per lavori e attività attinenti allo scopo
sociale. .L'associazione potrà ricevere sovvenzioni e contributi da enti
pubblici e/o privati italiani ed esteri; potrà stipulare convenzioni per
il finanziamento di attività, ricevere donazioni di qualsiasi tipo,
aderire ad organismi nazionali ed internazionali utili al raggiungimento
degli scopi sociali. Potrà inoltre, per il conseguimento del predetto
scopo, acquistare beni mobili ed immobili ed edificare fabbricati ed
unità immobiliari, affittare locali, aree e negozi, contrarre mutui,
chiedere il contributo ed il concorso dello Stato, delle Amministrazioni
Regionali, Provinciali e Comunali, di Istituti di credito e di ogni
altra persona fisica e giuridica, pubblica e privata. L'associazione
potrà compiere tutte le azioni mobiliari ed immobiliari connesse,
necessarie e comunque utili al raggiungimento dello scopo sociale, ivi
compresa la partecipazione in altre associazioni o enti aventi scopo
analogo o comunque connesso al proprio. L'associazione potrà sovvenire
alle famiglie bisognose, soprattutto a quelle menomate; favorire
l'educazione sanitaria, tutelare l'immagine della famiglia nelle
istituzioni pubbliche, Comuni, Province, Regioni, e negli enti
predisposti come consultori ecc. L'associazione potrà aderire ad ogni
organismo nazionale ed internazionale pubblico o privato, comunque
connesso ed utile ai propri scopi sociali.
Art. 5L'associazione è costituita in base a quanto
disposto dall’art. 14 e seguenti del codice civile e funziona a termini
di legge ed in base al presente statuto.
Art. 6Possono essere soci dell'associazione tutti
coloro, enti o persone fisiche, che ne facciano domanda e che si
obbligano ad aderire al presente statuto, ad aderire ai regolamenti
emessi dall'associazione e ad eseguire le direttive degli organi
dell'associazione.
Art. 7La domanda per essere ammessi deve essere
corredata dalla presentazione di due soci e deve essere presentata al
Comitato esecutivo che delibera su di essa a maggioranza dei propri
membri, con deliberazione motivata.. I nuovi associati, oltre ad
obbligarsi a rispettare gli scopi dell'associazione, dovranno versare
una quota annuale fissata di anno in anno dal Comitato esecutivo, salvo
esonero deciso dal Comitato stesso per casi di particolare bisogno e
rilevanza.. Il Comitato esecutivo può espellere con deliberazione
motivata il socio qualora questi dimostri di contraddire in modo
manifesto gli scopi dell'associazione. Tutte le prestazioni fornite agli
aderenti sono gratuite.
Art. 8Gli organi dell'associazione sono:il
Presidente,il Comitato esecutivo,la Consulta
dell'associazione,l'assemblea dei soci,i Revisori dei conti. Tutte le
cariche sono gratuite.
Art. 9L'assemblea dei soci approva il rendiconto
annuale predisposto dal comitato esecutivo e nomina gli organi sociali.
Potranno essere costituite delle sezioni locali dell'associazione che
eleggeranno dei delegati all'assemblea nazionale del Sindacato..I
delegati saranno in proporzione al numero degli appartenenti al
Sindacato delle singole zone. Tale proporzionalità e le modalità per
tale elezione saranno fissate con delibera dal Comitato che è delegato
dall'assemblea a dettagliare le modalità di costituzione e funzionamento
delle assemblee delle Sezioni e la nomina dei loro delegati così come le
modalità di costituzione e funzionamento dell'assemblea nazionale.
Anziché mediante convocazione dell'assemblea nazionale dei delegati, il
Comitato esecutivo a suo giudizio per particolari delibere (non inerenti
la nomina di cariche), potrà attuare una forma di assemblea con
consultazione postale inviando ai soci nella convocazione precisi ordini
del giorno deliberativi, posti in alternativa secondo la logica delle
possibili alternative e le proposte emesse dal Comitato e dai soci. La
consultazione ed il voto dovranno avvenire a mezzo di lettera
raccomandata. Lo spoglio dovrà avvenire alla presenza dei revisori dei
conti e con la nomina di due scrutatori sorteggiati fra i soci.
Art. 10Le assemblee nazionale e locali saranno
indette dal Comitato esecutivo almeno una volta all'anno entro cinque
mesi dalla chiusura dell’esercizio e comunque alla scadenza delle
cariche sociali. La convocazione delle assemblee dovrà farsi mediante
avviso da affiggere presso la sede sociale e mediante lettera
raccomandata inviata a tutti gli associati; potrà anche effettuarsi
mediante inserzione su giornale a diffusione nazionale preventivamente
indicato nella precedente assemblea dal comitato esecutivo
Nell'avviso dovrà essere indicato l’ordine del giorno e l’eventuale
seconda convocazione. Dall’invio della lettera raccomandata o dalla
pubblicazione sull’organo di stampa alla data prevista per la
convocazione non debbono decorrere meno di dieci giorni.
Art. 11Le assemblee deliberano sia in prima che in
seconda convocazione a maggioranza semplice degli associati pervenuti o
che hanno espresso il loro deliberato secondo la procedura prevista
dall’articolo 9.Tuttavia in prima convocazione le assemblee saranno
validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli
associati, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti.
Art. 12La Consulta dell’associazione è composta da
un numero massimo di cento membri eletto per il cinquanta per cento dal
comitato esecutivo, tutti scelti tra persone socie e non socie
particolarmente impegnate e distintesi nella promozione degli scopi
sociali. Il numero è deliberato ad ogni scadenza dal Comitato esecutivo.
La Consulta elabora ed individua le linee generali dell’associazione
predisponendo una relazione biennale sui compiti dell’associazione e
sullo stato dell’istituto familiare in Italia.
Art. 13Il Comitato esecutivo è nominato
dall’assemblea ed è composto da un minimo di sette membri ad un massimo
di ventuno membri che durano in carica cinque anni e possono essere
rieletti. Il Comitato esecutivo ha l’amministrazione ordinaria e
straordinaria dell’associazione; ne dirige l’attività, emana se
necessario i regolamenti e nomina eventuali commissioni. Esso partecipa
di diritto alla Consulta dell’associazione.
Art. 14Il Comitato esecutivo elegge il presidente
dell’associazione e se necessario due vice presidenti ed il segretario
generale con funzioni di coordinatore.
Art. 15Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza
semplice dei suoi membri.
Art. 16Al presidente o, in caso di assenza o
impedimento, ad uno qualsiasi dei vice presidenti, spetta la
rappresentanza dell’associazione di fronte a enti, terzi ed in giudizio.Il
presidente è espressamente delegato con la nomina a firmare le domande
di contributo rivolte a competenti uffici e ministeri, a riscuotere e
firmare per quietanza i contributi che lo Stato e gli altri enti
pubblici e privati possono concedere.
Art. 17L’amministrazione dell’associazione è
controllata da un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri
nominati dall’assemblea. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 18 L’associazione potrà darsi la struttura
interna che riterrà più opportuna.In particolare gli associati potranno
dividersi su proposta del comitato esecutivo in sezioni territoriali, le
quali avranno gli stessi organi dell’associazione nazionale. Il
Presidente delle sezioni territoriali dovrà essere nominato con
l’assenso del comitato esecutivo nazionale.
Art. 19 Il patrimonio dell’associazione è
costituito:- dal contributo annuo degli associati,- dai beni mobili ed
immobili che diverranno comunque proprietà dell’associazione,- da ogni
contributo, sovvenzione ed entrata che pervenga all’associazione.
Art. 20 Tutti i versamenti degli associati o di
terzi sono da considerarsi senza eccezione contributi a fondo perduto in
conto patrimonio.In particolare i versamenti degli associati non
potranno mai essere corrispettivi per prestazioni dell’associazione agli
associati stessi.
Art. 21Gli associati potranno recedere
dall’associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al
presidente, il quale ne darà comunicazione al comitato esecutivo ed
all’assemblea.
Art. 22Lo scioglimento dell’associazione è
deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 23 Per quanto non previsto nel presente statuto
e nelle norme di legge espressamente in esso richiamate, le parti si
riportano alle disposizioni di legge vigenti in materia.